Art. 2.
(Modifica dell'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516).

      1. L'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - 1. Sono riconosciuti, secondo i criteri degli articoli 3 e 8 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
      2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. Gli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 possono usufruire degli stessi rinvii del servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
      4. La gestione e il regolamento della facoltà dell'Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste».